14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10371 del 18 ottobre 1995
Testo massima n. 1
È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l’accordo corruttivo non può integrare l’induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo.
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Testo massima n. 1
In tema di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando il reato venga commesso attraverso la deliberazione di un organo collegiale, ai fini della contestazione dell’aggravante dell’art. 112 c.p. devono essere computati anche i membri dell’organo collegiale, infatti tali persone devono concorrere necessariamente alla formazione della volontà dell’organo, ma non sono concorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno solo dei suoi concorrenti.
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