14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15769 del 13 agosto 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione del momento in cui inizia l’effettivo esercizio dell’attività di impresa – e dunque, in base all’art. 2082 c.c., l’autore acquista la qualità di imprenditore commerciale – fondamentale è il ruolo svolto dal dato dell’organizzazione, poiché in presenza di ún’esteriore apparato aziendale la qualità di imprenditore commerciale si acquista anche con il compimento di un singolo atto riconducibile a quella organizzazione [ “atto dell’organizzazione” ]; quando, invece, manca un siffatto apparato esteriore, perchè l’attività viene svolta con mezzi anche rudimentali, sufficienti comunque ad integrare il requisito dell’organizzazione, soltanto la reiterazione di atti, oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti d’impresa – i quali possono aversi anche prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell’impresa stessa, allorché siano stati posti in essere atti economici preparatori che permettano di individuare l’oggetto dell’attività ed il suo carattere commerciale – rende manifesto che non si tratta di operazioni isolate, ma di attività professionalmente esercitata. [ Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva riconosciuto la qualità di imprenditore commerciale ad un mercante d’arte in presenza di una rudimentale organizzazione aziendale e dell’acquisito, per la rivendita, di numerose opere d’arte, nonché dello svolgimento di attività promozionali ].
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