14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3357 del 11 febbraio 2009
Testo massima n. 1
Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie [ come quella di ammissione di una c.t.u. ] per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.
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Testo massima n. 2
La sentenza di condanna generica pronunciata nel corso di un giudizio di risarcimento del danno aquiliano di norma presuppone il positivo accertamento del nesso di causalità cosiddetta “materiale” [ “ex” art. 40 c.p. ] tra la condotta e l’evento produttivo di danno, sicché nel successivo giudizio sul “quantum” resta da accertare soltanto il nesso di causalità cosiddetta “giuridica” [ “ex” art. 1223 cod. civ. ] tra l’evento di danno ed i pregiudizi che ne sono derivati.
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