14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23734 del 10 novembre 2009
Testo massima n. 1
Il risarcimento dei danni non patrimoniali spetta anche nel caso di concorso di colpa, qualora l’illecito rivesta oggettivamente gli estremi del reato o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti ovvero configuri altra fattispecie di risarcibilità prevista dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., con la conseguenza che l’eventuale accertamento di detto concorso di colpa può incidere solo sull’entità della liquidazione dei predetti danni.
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Testo massima n. 2
In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso – ipotesi regolata dall’art. 1227, primo comma, c.c. – è rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell’aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione.
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