14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4742 del 30 marzo 2001
Testo massima n. 1
La responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell’animale [ o dell’utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l’ingerenza del proprietario nel governo dell’animale ] postula il nesso causale tra il fatto dell’animale medesimo ed il danno subito dall’attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. — la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa — a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l’eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini.
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