14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2272 del 4 febbraio 2005
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell’insegnante per il danno subito dall’allievo — obbligo la cui estensione va commisurata all’età ed al grado di maturazione ragiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto — presuppone che l’allievo gli sia stato affidato. pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinchè sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori. [ Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’amministrazione scolastica con riguardo al ferimento con arma da fuoco di un minore da parte di un nomade con il quale aveva avuto un litigio il giorno precedente, in quanto avvenuto in un cortile antistante la scuola, non adeibito ad eesclusivo uso della stessa, essendo transitabile ed accessibile da terzi per il parcheggio di autoveicoli, neppure rilevando l’uso di tale luogo per la sosta dei ritardatari, atteso che era stato accertato che l’alunno ferito aveva deliberatamente deciso di non entrare a scuola alla prima ora, ma di allontanarsi dal cortile per recarsi in un vicino bar ].
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