14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6741 del 10 luglio 1998
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all’art. 2048 c.c. — secondo cui i genitori [ i tutori, i precettori e i maestri d’arte ] sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto —pur escludendo la configurabilità di una responsabilità oggettiva [ incompatibile con la possibilità di offrire l’indicata prova liberatoria ], addossa a detti soggetti il rischio dell’impossibilità della prova stessa, nel caso in cui si rivelino inadeguate le circostanze, che in concreto si potrebbero provare, alla luce delle carenze, rese evidenti da un contegno del minore particolarmente riprovevole e pericoloso, che avrebbero resa necessaria la dimostrazione di una vigilanza più continua e più intensa rispetto a quella abitualmente richiesta nei confronti di un soggetto di una data età e di una data educazione.
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