14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15259 del 4 luglio 2006
Testo massima n. 1
La responsabilità della P.A., ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, la stessa è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l’ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’atto a determinarne automaticamente l’ illiceità. Ne consegue che il giudice ordinario è chiamato ad applicare un criterio di imputazione della responsabilità non correlato alla sola illegittimità del provvedimento, bensì ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento della colpa e della connotazione dell’azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto. Stante la diversità di ambito del giudizio dinanzi al giudice ordinario sulla domanda risarcitoria rispetto a quello che si svolge dinanzi al giudice amministrativo rivolto all’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato e al suo conseguente annullamento, deve escludersi che la pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento impugnato determini una preclusione da giudicato nel giudizio civile e impedisca all’autorità giudiziaria ordinaria l’esercizio del potere-dovere di procedere ad autonomo esame degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata.[ Fattispecie relativa all’accertamento di responsabilità di un comune per i danni derivati alla società concessionaria per la costruzione di un complesso alberghiero a causa dell’annullamento in sede di autotutela della concessione ].
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