14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2698 del 30 marzo 1988
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il divieto per il giudice di rinvio di assumere nuove prove [ salvo che la relativa necessità insorga dalla sentenza di annullamento ] non riguarda l’interrogatorio non formale delle parti, il quale non integra un mezzo di prova e può essere disposto «in qualunque stato e grado del processo» [ art. 117 c.p.c. ], con la funzione di fornire elementi sussidiari per la valutazione delle prove già acquisite.
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