Cass. civ. n. 2698 del 30 marzo 1988

Testo massima n. 1


Il divieto per il giudice di rinvio di assumere nuove prove (salvo che la relativa necessità insorga dalla sentenza di annullamento) non riguarda l'interrogatorio non formale delle parti, il quale non integra un mezzo di prova e può essere disposto «in qualunque stato e grado del processo» (art. 117 c.p.c.), con la funzione di fornire elementi sussidiari per la valutazione delle prove già acquisite.

Normativa correlata