Art. 117 – Codice di procedura civile – Interrogatorio non formale delle parti

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

[alert]

Massime correlate

Cass. civ. n. 27407/2014

In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità.

Cass. civ. n. 20736/2014

La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova.

Cass. civ. n. 17239/2010

Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Cass. civ. n. 5290/2008

La mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Cass. civ. n. 2888/1996

Non è viziata da omessa motivazione la sentenza nella quale il giudice non abbia preso in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, consentendo di ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Cass. civ. n. 7644/1994

Le dichiarazioni rese dalla parte nell'interrogatorio libero di cui all'art. 117 c.p.c., pur non essendo un mezzo di prova, possono essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza ed attendibilità.

Cass. civ. n. 2698/1988

Il divieto per il giudice di rinvio di assumere nuove prove (salvo che la relativa necessità insorga dalla sentenza di annullamento) non riguarda l'interrogatorio non formale delle parti, il quale non integra un mezzo di prova e può essere disposto «in qualunque stato e grado del processo» (art. 117 c.p.c.), con la funzione di fornire elementi sussidiari per la valutazione delle prove già acquisite.

Cass. civ. n. 4002/1986

Nel nuovo rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado — salva la valutazione della sua indispensabilità da parte del giudice dell'appello — è prescritto senza alcuna sanzione di nullità in quanto, pur essendo diretto all'accertamento della verità, non è preordinato a fini probatori né — come invece avviene nel rito ordinario (art. 117 c.p.c.) — a provocare la confessione della parte. Conseguentemente la mancata considerazione di esso, in quanto costituente solo un elemento sussidiario di convincimento, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Cass. civ. n. 801/1983

In sede di interrogatorio non formale ex art. 117 c.p.c., la parte può, ma non deve farsi assistere dal proprio difensore, configurandosi al riguardo una mera facoltà della parte stessa.
Seppure l'interrogatorio non formale ex art. 117 c.p.c. non costituisce normalmente un mezzo di prova, tuttavia le dichiarazioni rese dalle parti durante lo stesso possono essere prese in considerazione come elementi indiziari al fine della decisione, soprattutto quando non contrastino tra loro.

Cass. civ. n. 1377/1981

Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur non contenendo alcuna confessione, possono costituire il fondamento del convincimento del giudice, e ciò specialmente nelle controversie di lavoro, nelle quali l'interrogatorio suddetto è previsto e regolato come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado.