14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12757 del 26 settembre 2000
Posted at 16:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
I postumi permanenti di modesta entità [ c.d. micropermanente ] non si traducono, di regola, in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica. Resta, tuttavia, ferma la possibilità del danneggiato di dimostrare che il danno, sia pur lieve, abbia una concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro.
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