14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15027 del 21 novembre 2000
Testo massima n. 1
In tema di danni alla persona, postumi permanenti di modesta entità [ cosiddetta micropermanente ], di norma, salva diversa prova contraria, il cui onere incombe sul danneggiato, non incidono concretamente sulla capacità lavorativa specifica, rimanendo valutabili soltanto come danno biologico, ove l’attività prestata dal danneggiato abbia carattere libero-professionale o impiegatizio, e, quindi, sia essenzialmente intellettuale. Al contrario, in caso di svolgimento di attività manuale particolarmente faticosa ed usurante [ nella specie, attività di muratore ], anche una invalidità inferiore alla percentuale del 10 per cento — convenzionalmente indicata come limite della micropermanente — è idonea a ridurre la capacità lavorativa specifica del danneggiato, incidendo sulle sue prospettive di guadagno.
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