14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2238 del 14 aprile 1981
Testo massima n. 1
Presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità, che, ai sensi dell’art. 2045 c.c., il giudice può [ nella misura ritenuta equa ] attribuire al danneggiato nel caso in cui l’autore del fatto dannoso abbia agito in stato di necessità, è che la condotta di quest’ultimo sia consistita in un’azione diretta a cagionare danno; pertanto, tale indennità è correttamente negata quando — alla stregua della valutazione di tutti gli elementi della fattispecie concreta — risulti che l’azione del danneggiante sia stata invece diretta soltanto a giovare al soggetto in pericolo, il quale dalla opera di salvataggio tentata a suo favore abbia accidentalmente ricevuto un danno sostanzialmente non dissimile da quello che gli sarebbe derivato in mancanza di detta azione. [ Nella specie, l’indennità era stata richiesta dalla passeggera di un automobile rimasta ferita per la brusca frenata che il conducente di tale veicolo era stato costretto a compiere per evitare la collisione con altro veicolo improvvisamente immessosi sulla strada ].
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