14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2127 del 6 aprile 1982
Testo massima n. 1
La necessità del locatore di intraprendere o proseguire nell’immobile locato un’attività commerciale, artigianale o professionale, considerata, dall’art. 59, n. 1 della l. 27 luglio 1978, n. 392, come causa di legittimo recesso dal contratto del locatore medesimo, se non deve consistere in uno stato di bisogno avente gli stessi caratteri d’intensità richiesti dagli artt. 2045 cod. civ. e 54 cod. pen., esige, tuttavia, che il proposito di destinare l’immobile ad uno degli usi anzidetti sia, oltre che serio, rispondente ad apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, con la conseguenza che, sebbene l’attività progettata dal locatore possa anche non essere esclusiva, deve negarsi [ fatte salve talune ipotesi eccezionali delle quali va fornita rigorosa prova ] che integri la necessità considerata dall’art. 59, n. 1 della l. n. 392 del 1978 quella avente ad oggetto lo svolgimento di un lavoro del tutto sussidiario alla principale attività del locatore [ nella specie, impiegato a tempo pieno ].
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