14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12621 del 15 novembre 1999
Posted at 16:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
La necessità del consenso del paziente alle cure sanitarie viene meno sia in presenza di uno stato di necessità effettivo, sia in presenza di uno stato di necessità presunto o putativo, il quale ricorre allorché il medico, senza colpa, abbia ritenuto in base a circostanze scusabili resistenza d’un pericolo di danno grave alla salute del paziente.
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