14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23275 del 18 novembre 2010
Testo massima n. 1
L’art. 2045 c.c., laddove riconosce in favore del danneggiato un’indennità nell’ipotesi in cui chi ha compiuto il fatto dannoso abbia agito in stato di necessità, ha una funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare al danneggiato un’equa riparazione; ne consegue che non è affetta da violazione di legge la sentenza con cui il giudice d’appello, individuati nel fatto gli estremi dello stato di necessità e corretta in tal senso la motivazione della prima sentenza [ che, invece, aveva attribuito al danneggiante la responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. ], esercitando il proprio giudizio equitativo, liquidi in favore del danneggiato, a titolo di indennità, la stessa somma di danaro che il primo giudice aveva liquidato a titolo risarcitorio.
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