14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9287 del 18 settembre 1997
Testo massima n. 1
La violazione del dovere di fedeltà di cui all’art. 143 c.c. [ inteso non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca ] può essere causa anche esclusiva dell’addebito della separazione, quando si accerti, in fatto, che a quella violazione risale la crisi dell’unione. A tal riguardo, un tal dovere di fedeltà può permanere anche dopo l’insorgere dello stato di separazione, quando — però — si accerti la conservazione, tra i coniugi [ ancorché separati ], di un minimum di solidarietà tale da giustificare la permanenza di un simile dovere, che non ha più ragione d’essere quando tra i coniugi sia irreversibilmente venuta a cessare ogni intesa.
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