14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4252 del 21 ottobre 1989
Posted at 16:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’addebitabilità della separazione personale fra coniugi, non può essere aprioristicamente esclusa la rilevanza delle violazioni dei doveri matrimoniali verificatesi dopo che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente [ art. 708 c.p.c. ], atteso che tali doveri — e, in particolare, quello di fedeltà — vanno osservati anche nelle more del giudizio di separazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]