14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13513 del 16 settembre 2002
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 2016 c.c., 82 [ Recte: 89 – N.d.R. ] e 102 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale o di un vaglia cambiario è il titolare del credito cartolare, in base al negozio di emissione o di trasmissione, che abbia perso il possesso del titolo, e, quindi, la legittimazione all’esercizio di quel credito, a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l’emittente del vaglia cambiario, così come non sono abilitati a proporre opposizione al decreto di ammortamento [ promuovibile solo dal detentore del titolo, a norma degli artt. 2017 c.c. e 90 del R.D. n. 1669 del 1933 ], sono privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso, ancorché abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]