14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1046 del 6 aprile 1968
Testo massima n. 1
Poiché l’opposizione al decreto di ammortamento tende a far risolvere la questione se il documento [ e quindi la legittimazione ] spetti all’opponente oppure al convenuto, la struttura del relativo giudizio corrisponde in sostanza — sia pure previa inversione della posizione processuale dei soggetti — a quella di un normale giudizio di rivendicazione nel quale — com’è noto [ ex art. 948 c.c. ] — costituisce presupposto essenziale che il convenuto sia possessore o detentore della cosa. I contraddittori del procedimento di ammortamento sono, da una parte, il titolare del credito non possessore, vale a dire colui che, essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del titolo, abbia perduto la legittimazione [ intesa come la situazione giuridica che opera a vantaggio del possessore del titolo nei confronti del debitore per il solo fatto del possesso secondo la legge di circolazione ], e, dall’altra, il possessore non titolare, ossia colui che, pur non essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del precedente titolare, si trovi tuttavia munito della legittimazione ossia nel possesso del titolo in conformità, beninteso, delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi — trattandosi di titoli all’ordine — in base ad una serie continua di girate, anche se l’ultima sia in bianco.
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