14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26 del 3 gennaio 1991
Testo massima n. 1
Ai fini dell’addebitabilità della separazione, assume rilievo il comportamento complessivo dei coniugi anche successivo alla introduzione del giudizio di separazione, in quanto durante tale giudizio permane a carico dei medesimi il dovere del reciproco rispetto.
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Testo massima n. 2
Pur dopo la scomparsa della separazione per colpa, a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione, di cui al comma secondo dell’art. 151 c.c., come novellato dall’art. 33 della L. 19 maggio 1975, n. 151, non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario ad una persona capace d’intendere e di volere.
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