14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7945 del 13 agosto 1998
Testo massima n. 1
In base al testo dell’art. 151 c.c., non sono configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l’altro senza addebito, bensì un’unica figura, in quanto l’eventuale richiesta di addebito all’altro coniuge non sposta l’indagine del giudice, basata pur sempre sull’intollerabilità della prosecuzione della convivenza o sul grave pregiudizio all’educazione dei figli, da valutarsi, in caso di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. Ne consegue che non è ipotizzabile un preventivo accertamento degli elementi su cui si fonda la separazione [ con immediata pronunzia della stessa ] ed un successivo esame dell’eventuale addebito in sede di prosieguo, poiché una volta pronunziata la separazione è già intervenuta la decisione avente per contenuto lo stesso oggetto dalla cui valutazione dipende anche il giudizio sull’addebito.
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