14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8958 del 19 agosto 1995
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell’edificio per il quale l’assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico [ cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro ], né sulla stessa entità della prestazione dell’assicuratore [ e quindi sul premio ], in quanto in tale tipo di contratto l’ammontare massimo dell’eventuale esposizione debitoria dell’assicurato e perciò dell’obbligazione dell’assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo. Ne consegue che in siffatto tipo di assicurazione non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1907 c.c. e l’unica possibilità di introdurre un limite convenzionale alla garanzia prestata dall’assicuratore è costituita dal massimale previsto in contratto.
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