14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 140 del 12 gennaio 1988
Testo massima n. 1
L’art. 129 bis c.c. prevede, in caso di nullità del matrimonio, un indennizzo a carico del coniuge «imputabile», cioè di quello che abbia contratto il matrimonio conoscendo [ o dovendo conoscere ] il vizio che lo inficiava. Pertanto, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, ed al fine delle statuizioni provvisorie sui rapporti economici, contemplate dall’art. 8, n. 2, ultima parte, degli accordi di Roma del 18 febbraio 1984 [ ratificati con L. 25 marzo 1985, n. 121 ], deve negarsi la possibilità di far ricorso ai criteri posti dal cit. art. 129 bis, ove si tratti di liquidare un assegno mensile a carico del coniuge per la cui amentia sia stata rilevata la nullità del vincolo.
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