Cass. civ. n. 4953 del 27 aprile 1993

Testo massima n. 1


In tema di nullità di matrimonio, l'art. 129 bis c.c., relativo alla responsabilità del coniuge in mala fede al quale sia imputabile la nullità, sebbene formulato lessicalmente in modo diverso dall'art. 139 c.c. (che commina una sanzione penale al coniuge che, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità, l'abbia lasciata ignorare all'altro), comprende, nella sua portata più ampia, anche l'ipotesi disciplinata da quest'ultima norma. Pertanto, per l'affermazione della responsabilità in questione e, prima ancora, della imputabilità richiesta, non è sufficiente la pura e semplice riferibilità oggettiva della causa di invalidità, e neppure la consapevolezza di essa, occorrendo, invece, oltre alla consapevolezza di quei fatti che vengono definiti invalidanti, anche quella della loro attitudine invalidante, mentre la prova di tale consapevolezza e del comportamento omissivo o commissivo del responsabile, incombe secondo le regole generali, su chi afferma l'esistenza di tale imputabilità.