14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23073 del 16 novembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di nullità del matrimonio, allorché la causa giuridica [ formale ] della nullità risieda nell’errore [ essenziale ] su qualità personali dell’altro coniuge, ex art. 122, secondo e terzo comma, c.c., ovvero su altro tipo di qualità cui l’ordinamento canonico [ diversamente regolando la materia rispetto alle disposizioni del codice civile ] assegni rilievo invalidante e che derivi, quanto alla sua dimostrazione, dalla sentenza ecclesiastica di accertamento della relativa invalidità, il pagamento dell’indennità di cui al primo comma dell’art. 129 bis c.c. non è dovuto dal coniuge che sia incorso in un simile errore, atteso che la mala fede, presupposta da quest’ultima norma, risiede nella consapevolezza dell’esistenza di fatti [ come le indicate qualità personali ] su cui l’errore stesso è caduto ed appare, quindi, riferibile, non al coniuge anzidetto, bensì, eventualmente, al coniuge che in tale errore abbia indotto l’altra parte.
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