14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2216 del 27 giugno 1972
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 1817 c.c., in tema di mutuo è consentito fare ricorso al giudice solo se un termine per la restituzione non sia stato fissato; la norma quindi non si applica nel caso in cui le parti abbiano collegata la restituzione della somma mutuata, se non fosse stato raggiunto un accordo fra loro, al momento della morte del padre del mutuatario, essendo stato in tal caso dedotto come termine un evento certus an, anche se incertus quando.
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