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Art. 1817 — Termine per la restituzione fissato dal giudice

Art. 1817 — Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [ 1183 ].

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [ 1183 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2216/1972

Ai sensi dell’art. 1817 c.c., in tema di mutuo è consentito fare ricorso al giudice solo se un termine per la restituzione non sia stato fissato; la norma quindi non si applica nel caso in cui le parti abbiano collegata la restituzione della somma mutuata, se non fosse stato raggiunto un accordo fra loro, al momento della morte del padre del mutuatario, essendo stato in tal caso dedotto come termine un evento certus an, anche se incertus quando.

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Cass. civ. n. 2055/1972

Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine è, pertanto, applicabile il principio secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l’adempimento quando il debitore è insolvente ed, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.

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