Cass. civ. n. 1294 del 27 febbraio 1979

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 1771 c.c., in mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e proprie spese, il depositante, e pertanto, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa depositata, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile.

Normativa correlata