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Art. 1774 — Luogo di restituzione e spese relative

Art. 1774 — Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [ 1182 ].

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [ 1196 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3912/1968

A norma dell’art. 1774 c.c., in mancanza di una diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e a proprie spese, il depositante. Tuttavia il depositario può essere ritenuto inadempiente ai suoi obblighi se, con il proprio comportamento, impedisca o ritardi il ritiro della cosa da parte del depositante.

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