10 Gen Art. 1774 — Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [ 1182 ].
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [ 1196 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3912/1968
A norma dell’art. 1774 c.c., in mancanza di una diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e a proprie spese, il depositante. Tuttavia il depositario può essere ritenuto inadempiente ai suoi obblighi se, con il proprio comportamento, impedisca o ritardi il ritiro della cosa da parte del depositante.
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