Art. 1773 – Codice civile – Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione [1411, 1798], il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21608/2013
Nella ipotesi di deposito fiduciario in garanzia di assegno bancario in bianco nell'interesse di terzo il diritto restitutorio del depositante non è esigibile nei confronti del depositario in presenza di un diniego motivato del terzo titolare del credito garantito.