14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4003 del 16 giugno 1986
Testo massima n. 1
La pattuizione in favore del mediatore di una provvigione corrispondente al supero [ rispetto ad una cifra stabilita ] ricavabile dalla vendita di un immobile, ove conclusa, entro una certa data, sia con l’intervento del mediatore, sia direttamente da parte del proprietario, è lecita e conciliabile con l’imparzialità che deve caratterizzare il contratto di mediazione. Essa comporta tra l’altro, per il principio di buona fede che governa l’esecuzione [ anche ] di tale contratto, l’obbligo per il proprietario — che intenda vendere direttamente, prima della fissata scadenza, ad un prezzo che escluda la detta provvigione — di comunicare immediatamente tale risoluzione al mediatore, onde non incorrere in responsabilità contrattuale in relazione alla successiva inutile attività di ricerca del compratore eventualmente effettuata dal medesimo mediatore.
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