14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23842 del 18 settembre 2008
Testo massima n. 1
Il diritto del mediatore alla provvigione, ai sensi dell’art. 1754 cod. civ., nasce sulla sola base della conclusione di un affare e a condizione che quest’ultimo risulti in rapporto causale con l’attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere il suo compito sia secondo il modello della “mediazione di contratto” [ favorendo, cioè, l’utile contatto tra le parti ], sia attraverso fattispecie mediatizie che non presuppongono un formale accordo tra le parti e si caratterizzano per la loro atipicità negoziale, si da doversi ritenere non esaustivo il sintagma “contratto di mediazione”.
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Testo massima n. 2
Il tema di mediazione, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, non rileva che la conclusione dell’affare sia avvenuta dopo la scadenza dell’incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un’attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare.
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