Cass. civ. n. 3889 del 6 giugno 1983

Testo massima n. 1


In materia di rapporto di agenzia il rinvio alle pattuizioni individuali contenuto negli accordi collettivi, al fine della determinazione delle percentuali dovute all'agente a titolo di provvigione, determina la libera disponibilità delle parti al riguardo, con la conseguenza ulteriore che sulla misura di tali compensi possono legittimamente intervenire rinunzie o transazioni senza incontrare i limiti individuati dall'art. 2113 c.c. in disposizioni inderogabili di legge o di convenzioni collettive.