Cass. civ. n. 303 del 16 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Nel rapporto di agenzia; il preponente, anche in mancanza di una clausola contrattuale che espressamente riservi al predetto la facoltà di accettare o meno gli affari proposti dall'agente, non è obbligato a concludere tutti i contratti proposti da quest'ultimo, indipendentemente dalla valutazione della loro convenienza, risultandone, in caso contrario, una inammissibile limitazione dell'iniziativa economica e della libertà di organizzazione e gestione delle imprese proprie del preponente stesso, che è responsabile nei confronti dell'agente, per le provvigioni da questo perdute, solo nel caso di sistematico ed ingiustificato rifiuto degli affari promossi, e non anche nel caso di non pretestuoso rifiuto di singole proposte.