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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10923 del 7 dicembre 1996

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10923 del 7 dicembre 1996

Testo massima n. 1

Con riguardo ad arbitrato irrituale, nel caso in cui gli arbitri siano nell’impossibilità di rendere il lodo nel termine, per causa a loro non imputabile [ nella specie, giustificato ritardo nel deposito di una consulenza tecnica d’ufficio ], il rifiuto di una delle parti mandanti di concedere una proroga si configura come fatto imputabile alla parte stessa [ creditrice della prestazione di rendimento del lodo ], che rende legittima, alla stregua dell’art. 1727 c.c., la rinuncia degli arbitri al mandato.

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