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Art. 1727 — Rinunzia del mandatario

Art. 1727 — Rinunzia del mandatario

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato [ 1725 ], il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario [ 1747 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9996/2004

Si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale. Si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate. Entrambi i negozi sono caratterizzati dal conferimento, agli esperti nominati, di un mandato per una definizione negoziale, che nel primo caso attiene solo ad un apprezzamento tecnico, mentre nel secondo attiene all’intera controversia; in entrambi i casi, il perito o l’arbitro mandatario che rinunzia all’incarico senza giusta causa è tenuto, ai sensi dell’art. 1727 c.c., a risarcire i danni.

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Cass. civ. n. 10923/1996

Con riguardo ad arbitrato irrituale, nel caso in cui gli arbitri siano nell’impossibilità di rendere il lodo nel termine, per causa a loro non imputabile (nella specie, giustificato ritardo nel deposito di una consulenza tecnica d’ufficio), il rifiuto di una delle parti mandanti di concedere una proroga si configura come fatto imputabile alla parte stessa (creditrice della prestazione di rendimento del lodo), che rende legittima, alla stregua dell’art. 1727 c.c., la rinuncia degli arbitri al mandato.

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