14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3992 del 10 giugno 1983
Testo massima n. 1
L’art. 1712 c.c. — il quale, dopo avere enunciato, nel primo comma, che «il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato», dispone, nel secondo comma, che «il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato» — presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario al mandante, dell’operazione compiuta al di fuori del mandato, ai fini della relativa comunicazione dell’esecuzione dell’incarico, secondo la previsione dell’art. 1712 c.c., integra un’obbligazione a carico del mandatario, anche nel caso in cui, in detta esecuzione, egli si sia avvalso della facoltà di sostituzione, alla stregua del disposto dell’art. 1717 c.c., ovvero con riguardo ad operazioni bancarie, dell’art. 1856 c.c. approvazione implicita, che, di conseguenza, in tanto può ravvisarsi in atti o comunicazioni del mandante, in quanto questi abbia avuto conoscenza del superamento dei limiti del mandato.
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