10 Gen Art. 1712 — Comunicazione dell’eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [ 1711 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 861/2016
L’approvazione tacita dell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1712, comma 2, c.c., presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario, dell’operazione compiuta al di fuori del mandato, essendo a tal fine necessaria la conoscenza da parte del mandante del superamento dei limiti del mandato.
Cass. civ. n. 18299/2003
La ratifica tacita da parte del mandante dell’operato del mandatario, ex art. 1712 c.c., presuppone che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, specificando l’avvenuto compimento da parte sua delle attività divergenti o esorbitanti, laddove non può aversi ratifica tacita quando il comportamento del mandatario sia talmente divergente dalle istruzioni da far ritenere che si sia avuta una radicale inesecuzione del mandato stesso; in ogni caso, la ratifica tacita può operare nei soli rapporti tra mandante e mandatario, e non può essere invocata dall’ausiliario del mandatario nei confronti del mandante.
Cass. civ. n. 10739/2000
La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell’art. 1712 c.c., ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l’efficacia del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sta stata indirizzata al mandatario e sia decorso l’eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l’attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili.
Cass. civ. n. 11975/1990
La norma dell’art. 1712 c.c., secondo cui il ritardo del mandante, nel rispondere alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione dell’incarico, importa approvazione dell’atto compiuto dal mandatario, anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario, sicché la suddetta approvazione tacita non può essere invocata dai terzi interessati, quale equipollente dalla ratifica disciplinata dagli artt. 1398 e 1399 c.c.
Cass. civ. n. 3992/1983
L’art. 1712 c.c. — il quale, dopo avere enunciato, nel primo comma, che «il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato», dispone, nel secondo comma, che «il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato» — presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario al mandante, dell’operazione compiuta al di fuori del mandato, ai fini della relativa comunicazione dell’esecuzione dell’incarico, secondo la previsione dell’art. 1712 c.c., integra un’obbligazione a carico del mandatario, anche nel caso in cui, in detta esecuzione, egli si sia avvalso della facoltà di sostituzione, alla stregua del disposto dell’art. 1717 c.c., ovvero con riguardo ad operazioni bancarie, dell’art. 1856 c.c. approvazione implicita, che, di conseguenza, in tanto può ravvisarsi in atti o comunicazioni del mandante, in quanto questi abbia avuto conoscenza del superamento dei limiti del mandato.
Cass. civ. n. 693/1982
La comunicazione dell’esecuzione dell’incarico, secondo la previsione dell’art. 1712 c.c., integra un’obbligazione a carico del mandatario, anche nel caso in cui, in detta esecuzione, egli si sia avvalso della facoltà di sostituzione, alla stregua del disposto dell’art. 1717 c.c., ovvero con riguardo ad operazioni bancarie, dell’art. 1856 c.c.
Cass. civ. n. 3534/1980
La responsabilità del mandatario verso il mandante, per essersi discostato dalle istruzioni, o per aver ecceduto i limiti del mandato, viene meno qualora il comportamento del mandante medesimo, dopo la comunicazione della difforme esecuzione dell’incarico, integri tacita approvazione di tale operato, ai sensi dell’art. 1712 secondo comma c.c.
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