14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1116 del 23 marzo 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel mandato con rappresentanza, deve presumersi, in difetto di espressa contraria pattuizione, che le limitazioni inerenti al rapporto di mandato [ nella specie, necessità del preventivo interpello del mandante per il compimento di determinati atti ] si riferiscano anche alla procura e, cioè, costituiscano limiti al potere del mandatario di spendere il nome del mandante e di porre in essere negozi produttivi di effetti direttamente nei suoi confronti.
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