10 Gen Art. 1704 — Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 22818/2017
In tema di mandato con rappresentanza, la sottoscrizione “per conto” di una determinata persona, con espressa enunciazione del nome o di altra espressione che la identifichi, deve considerarsi come spendita del nome della stessa e, quindi, attività compiuta in sua rappresentanza, purché sia stato effettivamente conferito il relativo potere.
Cass. civ. n. 7510/2011
Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell’atto posto in essere in suo nome dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario (nella specie, con rappresentanza), l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest’ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l’obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse. In tema di mandato con rappresentanza, la contemplatio domini, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente; l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l’allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell’atto al mandante, la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nel suo interesse.
Cass. civ. n. 16025/2002
In tema di rappresentanza, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio. Pertanto, pur se l’agire del rappresentante in nome del rappresentato con spendita del nome tacita può ricavarsi da circostanze, elementi, comportamenti ed altri fattori univoci e concludenti, tuttavia, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe sempre a chi afferma la legittimazione del rappresentato
Cass. civ. n. 3103/2002
Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto può essere oggetto di mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti c.d. simili ai negozi (quali la costituzione in mora, la denunzia dei vizi, le partepipazioni in genere, ecc.). ne consegue che, allorché le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza – sia pure limitata alla sola fase precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto – gli atti compiuti dal rappresentante, sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con conseguente riferibilità a quest’ultimo della responsabilità precontrattuale eventualmente configurabile.
Cass. civ. n. 15235/2001
L’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale, per univocità e concludenza, da portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è, poi, compito devoluto al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.
Cass. civ. n. 1104/1990
Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale ad negotia, può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante, inerenti e necessarie all’esecuzione del mandato ricevuto, compreso quello di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire quindi ai fini processuali la debita procura speciale al difensore, a nulla rilevando che la procura a lui rilasciata dal mandante sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intenda proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 1116/1977
Nel mandato con rappresentanza, deve presumersi, in difetto di espressa contraria pattuizione, che le limitazioni inerenti al rapporto di mandato (nella specie, necessità del preventivo interpello del mandante per il compimento di determinati atti) si riferiscano anche alla procura e, cioè, costituiscano limiti al potere del mandatario di spendere il nome del mandante e di porre in essere negozi produttivi di effetti direttamente nei suoi confronti.
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