14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12848 del 30 maggio 2006
Testo massima n. 1
Ferma la distinzione tra procura e mandato risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un’altra; il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all’onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n. 1 ] c.c. per l’atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 c.c., di rendere il conto dell’attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]