Cass. civ. n. 289 del 23 gennaio 1985
Testo massima n. 1
Nel caso di perdita, per colpa del vettore, di cosa individuata di cui non sia stato indicato il valore e che non abbia un prezzo corrente, cioè determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il danno va calcolato non a norma dell'art. 1696 cod. civ., ma con riferimento al valore effettivo della cosa trasportata.