Cass. pen. n. 22694 del 14 aprile 2010

Testo massima n. 1


Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Normativa correlata