16 Mar Art. 492 — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi , quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [ 2714–2719 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 6685/1998
L’art. 490 c.p. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell’art. 492 c.p., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.
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