Cass. pen. n. 19137 del 18 novembre 2014

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di cui agli artt. 428 e 449, comma secondo, cod. pen., perché si abbia naufragio non è necessario che il natante sia affondato, ma è sufficiente che lo stesso non sia più in grado di galleggiare regolarmente, risultando così inutilizzabile per la navigazione.

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