Cass. civ. n. 32142 del 10 dicembre 2019
Testo massima n. 1
La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; conseguentemente, l'attribuzione alla società incorporata della qualifica di responsabile dell'inquinamento giustifica la condanna della società incorporante alla rifusione delle spese di bonifica del sito inquinato.