Cass. civ. n. 399 del 13 gennaio 2020
Testo massima n. 1
Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e gode di collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2754 c.c.