14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16111 del 8 luglio 2010
Posted at 16:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
La violazione del divieto di sublocazione dell’immobile, pur costituendo inadempimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravità richiesto dall’art. 1455 c.c., da valutarsi con riferimento all’interesse dell’altra parte ed alle circostanze del caso concreto.
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