Cass. pen. n. 1080 del 18 ottobre 2021
Testo massima n. 1
Il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando su piani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate su fatti e motivi diversi.